Un grande risultato per il nostro circolo e l'Area territoriale del Sessano-Carinolese della nostra federazione.
In breve due sono le modifiche che abbiamo apportato al decreto:
1) laddove l'inquinamento dei terreni dovesse essere riconducibile alla presenza di discariche pubbliche o private che non sono state trattate come previsto dal decreto 36/2003 (allegato 2), queste andranno necessariamente bonificate o effettivamente messe in sicurezza secondo le norme e procedure previste dal suddetto decreto;
2) I proprietari dei terreni che dovessero risultare inquinati e non più idonei alla produzione agricola, a patto di una provata e totale assenza di colpa avranno diritto a delle forme di indennizzo.
Atto Senato n. 1275 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, recante
disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali
ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate
G1.1 (già emm. 1.1, 1.11, 1.23 e 1.28)
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n.
1275,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le
problematiche di cui agli emendamenti 1.1, 1.11, 1.23 e 1.28 compatibilmente
con le esigenze di finanza pubblica.
________________
(*)
Accolto dal Governo
1.1
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.11,
1.23 e 1.28, nell'odg G1.1
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Ai fini di una completa ed efficace mappatura e
perimetrazione dei terreni della regione interessati da fenomeni di
inquinamento, gli enti di cui al comma 1 avviano, contestualmente alle indagini
tecniche di cui al medesimo comma, un programma di "indagini dirette"
sui terreni, effettuate con le migliori tecniche disponibili, e integrative di
quelle previste al successivo comma, volte a verificare l'effettivo stato di
contaminazione dei medesimi, nonché delle acque di falda e nei pozzi, ai sensi
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more del completamento
delle suddette indagini dirette, e in fase di prima applicazione vista
l'urgenza di garantire la sicurezza agroalimentare nella regione, si attuano le
indagini anche indirette sui terreni come previsto dal comma 1, e le previsioni
di cui ai commi 5 e successivi di cui al presente articolo».
Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 6,
aggiungere il seguente:
«6-bis. Per lo svolgimento delle indagini
dirette e per il programma di bonifica dei terreni risultati inquinati di cui
al comma 01 dell'articolo 1, a integrazione delle risorse di cui ai precedenti
commi 5, 5-bis e 6, sono stanziati ulteriori 80 milioni di euro per
ciascun anno degli anni 2014-2016. Alla copertura dei suddetti oneri si
provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità di competenza e
di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi con
esclusione delle spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri
dell'ambiente, della salute, dei beni e delle attività culturali,
dell'istruzione e della ricerca, e delle spese iscritte nell'ambito della
missione "ricerca e innovazione"».
1.11
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.1,
1.23 e 1.28, nell'odg G1.1
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le
parole: «o derivanti da discariche pubbliche o private comunque autorizzate
rispetto alle quali, in particolare, non siano stati adottati e resi esecutivi
i piani di gestione operativa, ripristino ambientale, gestione post-operativa,
sorveglianza e controllo, finanziario, di cui all'allegato 2 del decreto
legislativo n. 36 del 2003, in modo che ne sia stata assicurata la bonifica o
quanto meno la effettiva messa in sicurezza».
1.23
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.1,
1.11 e 1.28, nell'odg G1.1
Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «includendovi anche le discariche pubbliche o private comunque
autorizzate rispetto alle quali, in particolare, non siano stati adottati e
resi esecutivi i piani di gestione operativa, ripristino ambientale, gestione
post-operativa, sorveglianza e controllo, finanziario, di cui all'allegato 2
del decreto legislativo n. 36 del 2003, in modo che ne sia stata assicurata la
bonifica o quanto meno la effettiva messa in sicurezza,».
1.28
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.1,
1.11 e 1.23, nell'odg G1.1
Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il
seguente: «I proprietari, o comunque titolari di altro diritto reale o di godimento
sui terreni di cui all'artciolo 1 comma 6, che dimostrino di aver subìto senza
colpa il danno derivante dalla contaminazione causata principalmente da
discariche pubbliche, devono essere equamente indennizzati del danno emergente
e del lucro cessante o attraverso assegnazione gratuita provvisoria e/o
definitiva di un teneno dello stesso valore e dimensioni in disponibilità
dell'Ente Locale, cosiddetti assegnazione di usi civici o altri diritti reali
in disposizione degli Enti territoriali, o attraverso l'istituzione di un fondo
di indennizzo speciale, o attraverso una riconversione dell'uso dello stesso
fondo mediante, in particolare la realizzazione di opere di ripristino
ambientale di cui all'allegato 2 del decreto legislativo n. 36 del 2003, o comunque
mediante l'impianto di strutture tecnologiche per la produzione di energie
rinnovabili. I benefici economici comunque derivanti dalla realizzazione delle
predette opere dovranno essere finalizzati inizialmente al finanziamento delle
opere di bonifica e messa in sicurezza delle aree.»; e all'ultimo periodo,
aggiungere, in fine, le parole: «con successivi decreti dei Ministri delle
politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare e della salute, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata
in vigore della presente legge, saranno definite le procedure, le modalità e i
termini per la concessione dei benefici di cui al secondo periodo del presente
comma».
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