lunedì 10 febbraio 2014

EMENDAMENTI AL DECRETO TERRA DEI FUOCHI


Un grande risultato per il nostro circolo e l'Area territoriale del Sessano-Carinolese della nostra federazione.
 
In breve due sono le modifiche che abbiamo apportato al decreto:
1) laddove l'inquinamento dei terreni dovesse essere riconducibile alla presenza di discariche pubbliche o private che non sono state trattate come previsto dal decreto 36/2003 (allegato 2), queste andranno necessariamente bonificate o effettivamente messe in sicurezza secondo le norme e procedure previste dal suddetto  decreto;

2) I proprietari dei terreni che dovessero risultare inquinati e non più idonei alla produzione agricola, a patto di una provata e totale assenza di colpa avranno diritto a delle forme di indennizzo.
 
Atto Senato n. 1275 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate


G1.1 (già emm. 1.1, 1.11, 1.23 e 1.28)


Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1275,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 1.1, 1.11, 1.23 e 1.28 compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica.

________________

(*) Accolto dal Governo  

1.1


Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.11, 1.23 e 1.28, nell'odg G1.1

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Ai fini di una completa ed efficace mappatura e perimetrazione dei terreni della regione interessati da fenomeni di inquinamento, gli enti di cui al comma 1 avviano, contestualmente alle indagini tecniche di cui al medesimo comma, un programma di "indagini dirette" sui terreni, effettuate con le migliori tecniche disponibili, e integrative di quelle previste al successivo comma, volte a verificare l'effettivo stato di contaminazione dei medesimi, nonché delle acque di falda e nei pozzi, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more del completamento delle suddette indagini dirette, e in fase di prima applicazione vista l'urgenza di garantire la sicurezza agroalimentare nella regione, si attuano le indagini anche indirette sui terreni come previsto dal comma 1, e le previsioni di cui ai commi 5 e successivi di cui al presente articolo».

Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per lo svolgimento delle indagini dirette e per il programma di bonifica dei terreni risultati inquinati di cui al comma 01 dell'articolo 1, a integrazione delle risorse di cui ai precedenti commi 5, 5-bis e 6, sono stanziati ulteriori 80 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2014-2016. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi con esclusione delle spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente, della salute, dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della ricerca, e delle spese iscritte nell'ambito della missione "ricerca e innovazione"».  

1.11


Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.1, 1.23 e 1.28, nell'odg G1.1

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «o derivanti da discariche pubbliche o private comunque autorizzate rispetto alle quali, in particolare, non siano stati adottati e resi esecutivi i piani di gestione operativa, ripristino ambientale, gestione post-operativa, sorveglianza e controllo, finanziario, di cui all'allegato 2 del decreto legislativo n. 36 del 2003, in modo che ne sia stata assicurata la bonifica o quanto meno la effettiva messa in sicurezza».

 

1.23


Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.1, 1.11 e 1.28, nell'odg G1.1

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «includendovi anche le discariche pubbliche o private comunque autorizzate rispetto alle quali, in particolare, non siano stati adottati e resi esecutivi i piani di gestione operativa, ripristino ambientale, gestione post-operativa, sorveglianza e controllo, finanziario, di cui all'allegato 2 del decreto legislativo n. 36 del 2003, in modo che ne sia stata assicurata la bonifica o quanto meno la effettiva messa in sicurezza,».

 

1.28


Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.1, 1.11 e 1.23, nell'odg G1.1

Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I proprietari, o comunque titolari di altro diritto reale o di godimento sui terreni di cui all'artciolo 1 comma 6, che dimostrino di aver subìto senza colpa il danno derivante dalla contaminazione causata principalmente da discariche pubbliche, devono essere equamente indennizzati del danno emergente e del lucro cessante o attraverso assegnazione gratuita provvisoria e/o definitiva di un teneno dello stesso valore e dimensioni in disponibilità dell'Ente Locale, cosiddetti assegnazione di usi civici o altri diritti reali in disposizione degli Enti territoriali, o attraverso l'istituzione di un fondo di indennizzo speciale, o attraverso una riconversione dell'uso dello stesso fondo mediante, in particolare la realizzazione di opere di ripristino ambientale di cui all'allegato 2 del decreto legislativo n. 36 del 2003, o comunque mediante l'impianto di strutture tecnologiche per la produzione di energie rinnovabili. I benefici economici comunque derivanti dalla realizzazione delle predette opere dovranno essere finalizzati inizialmente al finanziamento delle opere di bonifica e messa in sicurezza delle aree.»; e all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «con successivi decreti dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno definite le procedure, le modalità e i termini per la concessione dei benefici di cui al secondo periodo del presente comma».

 

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