Statuto nazionale di Sinistra Ecologia e Libertà


Articolo 1 - SEL
1. Sinistra Ecologia Libertà è una libera, laica, democratica e aperta organizzazione politica di donne e uomini fondata sul principio della libertà, solidarietà ed eguaglianza, dell’ecologia e della differenza sessuale.
2. SEL, ispirandosi ai principi della Costituzione, è impegnata a rimuovere ogni ostacolo alla piena partecipazione politica delle donne nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, nella scelta delle candidature nelle assemblee elettive. SEL promuove altresì la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica.
3. SEL rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religione, le disabilità, l’identità e orientamento di genere, l’orientamento sessuale, nazionalità e appartenenza ai popoli riconosciuti dall'Onu.
4. SEL assicura informazione, trasparenza e partecipazione. A tal fine, oltre alle forme di partecipazione diretta delle iscritte e degli iscritti e dei circoli, si avvarrà del sistema informazione web (Siw), anche per la sperimentazione di nuove forme di democrazia digitale.
SEL rende visibili attraverso gli stessi strumenti tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, le deliberazioni politiche, il bilancio.
5. SEL promuove e organizza pratiche di democrazia partecipata. Le forme della democrazia partecipativa e diretta progressivamente saranno quelle che definiranno anche la democrazia interna all'organizzazione.
6. SEL promuove momenti di formazione collettiva, quali seminari e momenti di studio, per l’elaborazione collettiva di proposte e indirizzi politico-programmativi, per la crescita di competenze specifiche e articolate al fine di assicurare il rinnovamento dei gruppi dirigenti fondato sulle reali capacità di direzione politica.
7. SEL aderisce al codice di autoregolamentazione per le candidature approvato dalla Commissione Parlamentare Antimafia.

Articolo 2 - Iscritte e iscritti
1.Tutte le donne e gli uomini, maggiori di quattordici anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza possono iscriversi a SEL, aderendo così al presente statuto e ai regolamenti interni.
2 . Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno diritto:
2.1 a partecipare alla determinazione dell’indirizzo politico di SEL;
2.2 ad esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell’elezione degli organismi dirigenti;
2.3 a conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti dellavita democratica interna;
2.4 a partecipare all’attività e all’iniziativa politica di SEL e dei suoi circoli;
2.5 a ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento di garanzia.
3 . Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno il dovere:
3.1 di contribuire alla discussione, all’elaborazione della proposta e all’iniziativa politica;
3.2 contribuire al sostegno economico di SEL;
3.3 rispettare il presente Statuto e i regolamenti;
3.4 favorire la partecipazione e l’adesione di altre donne e altri uomini a SEL.
4 . Tutte le iscritte e gli iscritti elette/i nelle liste di SEL, nelle assemblee pubbliche elettive, hanno il dovere di costituire gruppi autonomi di SEL.

Articolo 3 - Presidente nazionale
1. SEL è rappresentata dalla/dal Presidente nazionale, che esercita la sua funzione sulla base del documento approvato al momento della sua elezione al Congresso nazionale.
2. Il mandato dura tre anni, ovvero fino a successivo congresso nazionale. Se la/il Presidente cessa la carica prima del termine del suo mandato, il nuovo incarico è determinato a maggioranza assoluta dei componenti dall’Assemblea nazionale.

Articolo 4 - Assemblea nazionale
1. L’assemblea nazionale è eletta dal Congresso nazionale, ne fa parte la/il Presidente nazionale.
2. L’assemblea nazionale ha competenza in materia di indirizzo politico sui vari aspetti dell’iniziativa politica a carattere nazionale ed europeo. Essa può strutturarsi in forum tematici anche a carattere temporaneo. I forum sono aperti anche a non iscritte/i sulla base di competenze specifiche. I forum possono costruire e proporre alla Presidenza nazionale momenti pubblici di discussione, quali seminari, conferenze pubbliche, convegni. I forum contribuiscono attraverso l’elaborazione di contenuti al Siw. I forum nazionali possono vedere la partecipazione di esperienze provenienti dai forum territoriali e condividere con essi elaborazioni ed iniziative.
3. L’assemblea nazionale è convocata dalla/dal Presidente nazionale di norma ogni 3 mesi, o dal 30% dei suoi componenti.

Articolo 4 bis - Processualità di definizione dello Statuto
1. L’Assemblea nazionale entro 3 mesi dal congresso dovrà istruire la discussione, con la consultazione delle strutture territoriali, per le proposte di integrazione e modifica del presente statuto.
2. Le integrazioni e le modifiche al presente statuto sono adottate con la seguente procedura: le proposte in forma di articolato sono votate dall’Assemblea nazionale. Entro i successivi due mesi i circoli e le federazioni possono presentare all’Assemblea nazionale proposte alternative o integrative, sempre in forma di articolato.
3. Tutte le proposte di cui al precedente comma sono discusse dall’Assemblea nazionale che le rende effettive con voto a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Articolo 5 - Presidenza nazionale
1. La Presidenza nazionale è eletta dall’Assemblea nazionale. E’ organo di indirizzo politico e di esecuzione degli indirizzi dell’Assemblea nazionale.
2. Il funzionamento della Presidenza nazionale e le modalità di adozione dei suoi regolamenti saranno definiti secondo quanto previsto dall’articolo 4 bis del presente Statuto.

Articolo 6 - Coordinamento nazionale
1. Il coordinamento nazionale ha funzioni esecutive. Fino all’espletamento della procedura di cui all’art. 4 bis, è eletto dall’Assemblea nazionale su proposta della/del Presidente nazionale.
2. Il coordinamento è convocato dalla/dal Presidente.
3. Il coordinamento nazionale può istituire un Comitato scientifico – aperto a non iscritte/i a SEL – quale luogo di incontro, confronto e produzione di idee e politiche culturali anche attraverso attività di studio e ricerca.
4. Delle decisioni assunte si da massima diffusione tramite Siw.

Articolo 7 - Struttura territoriale: circoli
1. I circoli sono il luogo primario intorno al quale le/gli iscritte/i partecipano alla vita di SEL. L’assemblea è la riunione di tutte le iscritte e gli iscritti. I circoli possono essere territoriali ovvero di ambito lavorativo, di studio o tematici. I nuovi circoli sono ratificati su proposta della federazione dal coordinamento regionale, la mancata ratifica deve essere motivata.
2. Non può darsi costituzione di nuovi circoli con un numero inferiore a venti aderenti.
3. I circoli di ambito lavorativo, di studio o tematici acquisiscono l’autonomia organizzativa con almeno 15 aderenti.
4. Le attività dei circoli sono aperte a tutti le/gli elettrici/elettori di SEL, senza diritto di voto.
5. L’Assemblea del circolo decide la composizione delle liste. In caso di più circoli di uno stesso comune le liste per le elezioni comunali sono decise dalla riunione congiunta delle Assemblee dei circoli, ivi compresi quelli di lavoro, di studio e tematici che insistono nel comune.
6. Ogni circolo elegge una/un coordinatrice/coordinatore. La/il coordinatrice/coordinatore del circolo ha la rappresentanza politica e legale della stessa, convoca le assemblee delle/degli iscritte/i.
7. Secondo le modalità dell’art. 4 bis saranno definite ulteriori competenze dei circoli e la loro rappresentatività nell’interlocuzione politica ed istituzionale.

Articolo 8 - Federazione
1. La Federazione coordina le attività dei circoli ed ha funzioni di indirizzo politico nell’ambito territoriale di competenza.
2. L’Assemblea federale è eletta dal Congresso federale.
3. La/il coordinatrice/coordinatore federale è eletta/o dall’assemblea federale che elegge altresì un coordinamento federale e una/un tesoriera/e.
4. Sono componenti di diritto della coordinamento federale, la/il coordinatrice/coordinatore e la/il tesoriere.
5. L’assemblea federale può strutturarsi in forum tematici. I forum sono aperti a tutte le iscritte e tutti gli iscritti e non iscritte/i che intendono contribuire all’iniziativa politica di Sel. I forum oltre ad elaborare proposte politiche possono avanzare all’Assemblea federale proposte di iniziativa politica sui temi di loro competenza. I forum tematici sono tenuti a dare notizia delle loro attività (riunioni, documenti, iniziative), sul sito della federazione di Sel.
6. E’ affidata alla/al tesoriera/e la rappresentanza legale e la responsabilità amministrativa.
7. Ciascuna federazione si dota di un sito web nel quale informa della propria iniziativa, dei documenti politici e dei comunicati agli organi di stampa, dei recapiti e delle attività dei circoli, delle attività dei forum tematici.
8. Secondo le modalità dell’art. 4 bis saranno definite le forme di organizzazione e funzionamento della federazione.

Articolo 9 - Regionale
1. L’Assemblea regionale è eletta dal congresso regionale. L’assemblea ha funzioni di indirizzo politico nell’ambito territoriale di competenza ed elegge la/il coordinatrice/coordinatore regionale, un coordinamento regionale e una/un tesoriera/e
2. E’ affidata alla tesoriera/e la rappresentanza legale e la responsabilità amministrativa.
3. Secondo le modalità dell’art. 4 bis saranno definite le forme di organizzazione e funzionamento del livello regionale.

Articolo 10 - SEL all’estero
1. Al fine di garantire la partecipazione politica, sociale e culturale delle/degli italiani residenti all’estero, SEL organizza le proprie strutture anche all’estero
2. Le modalità organizzative concordate dall’Assemblea nazionale con gli aderenti dei singoli paesi, e regolamentate in un apposito regolamento.

Articolo 11 - Candidature e elette/i
1. Le/gli elette/i e i nominati aderenti a SEL si impegnano a collaborare lealmente con gli organismi di SEL per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
2. Le/gli elette/i hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento economico di competenza, è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale e decadenza dagli organismi dirigenti.
3. Le/gli elette/i hanno il dovere di rendere conto periodicamente alle elettrici e agli elettori e alle/agli iscritte/i della loro attività attraverso il sistema informatico.
4. Non si è ricandidabili alle assemblee pubbliche elettive nazionali regionali ed europee, dopo due mandati pieni consecutivi, salvo deroga motivata a maggioranza assoluta. A tal fine le cariche di parlamentare nazionale, europeo e consigliere e regionale sono equiparate

Articolo 12 - Tesoriera/e
1. La/il Tesoriera/e è eletta/o dalla Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Presidente nazionale.
2. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica, il Presidente nomina una/un nuova/o Tesoriera/e che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea nazionale.
3. La/il Tesoriera/e cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.
4. La/il Tesoriera/e è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario. La/il Tesoriera/e è abilitata/o a riscuotere i finanziamenti pubblici e i rimborsi elettorali.
5. La/il Tesoriera/e ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell’interesse del partito.

Articolo 13 - Comitato di tesoreria
1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 5 componenti. La/il Tesoriera/e ne è componente di diritto e lo presiede. Quattro componenti sono eletti dal coordinamento nazionale.
2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva la/il Tesoriera/e nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dalla/dal Tesoriera/e, e autorizza quest’ultima/o a sottoporli alla Presidenza Nazionale per l’approvazione.
3. Il comitato di Tesoreria elabora il regolamento economico da sottoporre al voto della Presidenza Nazionale.

Articolo 14 Bilancio
1. Annualmente la/il Tesoriera/e provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del partito in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato sono approvati dalla Presidenza
nazionale, con la maggioranza dei voti validamente espressi, entro il 30 giugno.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno la/il Tesoriera/e sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione della Presidenza nazionale entro il successivo 31 dicembre.
3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito di SEL, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Presidenza nazionale.
4. Il bilancio è predisposto nei tempi, forme e modalità indicati dal Comitato di tesoreria, anche dai tesorieri provinciali e regionali che devono sottoporli al voto delle rispettive assemblee. A livello di circolo il bilancio è predisposto dalla/dal coordinatrice/coordinatore, eventualmente coadiuvato dalla/dal Tesoriera/e provinciale, e sottoposto al voto dell’assemblea del circolo medesimo.
5. I circoli, le federazioni e i regionali hanno ciascuno la propria autonomia amministrativa e finanziaria e si dotano di un proprio codice fiscale

Articolo 15 - Collegio sindacale
1. La Presidenza nazionale nomina un Collegio sindacale composto di 3 componenti effettivi indicandone la/il Presidente. Le/i sindaci debbono essere scelti fra soggetti iscritte/i ai registi dei revisori contabili o all’albo dei dottori commercialisti.
2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.
3. Le/i sindaci restano in carica tre anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

Articolo 16 - Commissioni di garanzia
1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e dei regolamenti sono svolte dalla Commissione nazionale di garanzia, dalle Commissioni di garanzia regionali e federali. Ogni congresso elegge le commissioni di garanzia competenti. Ciascuna iscritta/o può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e dei regolamenti. Per le controversie a livello di circolo è competente in prima istanza la commissione federale.
2. Avverso le Commissioni è sempre ammesso il ricorso all’organismo di garanzia superiore, sulla base delle rispettive competenze.
3. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno una/un Presidente, e nel caso di quella nazionale anche una Presidenza. Il Presidente può essere eletto una sola volta.
4. La Commissione di Garanzia è titolare delle applicazioni delle sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto, nonché dei regolamenti. Con apposito regolamento proposto dalla Commissione nazionale di garanzia e approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle/dei suoi componenti sono stabilite le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto, dei regolamenti e le modalità per la loro deliberazione. Detto Regolamento disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse, disciplina altresì la modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi.
5. La Commissione nazionale di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.
6. Nel caso in cui una questione sottoposta all’esame di una Commissione regionale attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all’interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.

Articolo 17 - Votazioni e gruppi dirigenti
1. Tutte le votazioni sono a scrutinio palese, eccetto quelle relative a gruppi dirigenti che sono – salvo esplicite deroghe contenute nei regolamenti – a scrutinio segreto.
2. Le Assemblee e gli organismi ai diversi livelli, riconoscendo la democrazia di genere come elemento costitutivo di SEL, dovranno assicurare che la presenza di un sesso rispetto all’altro nelle liste per l'elezione degli esecutivi e per quelle delle competizioni elettorali, non sia inferiore al 40%. Per garantire sempre questo rapporto, nella votazione di liste a tutti i livelli, si procederà alle nomine degli/delle eletti/e attraverso il meccanismo dello “scorrimento”.

Articolo - 18 Congressi
1. Il congresso nazionale di SEL è convocato ogni 3 anni. La convocazione del congresso nazionale comporta la convocazione dei congressi federali e regionali.
2. La Presidenza nazionale elabora un regolamento congressuale e lo sottopone al voto dell’Assembla nazionale per l’approvazione.
3. La Presidenza nazionale può convocare, col voto della maggioranza assoluta delle/dei sue/suoi componenti un congresso federale, in questo caso fino al suo svolgimento tutte le funzioni di livello federale sono svolte da una/un garante con l’ausilio del comitato nazionale di garanzia.
4. Il congresso straordinario può essere richiesto documento motivato, sottoscritto e votato da almeno due terzi dell’assemblea nazionale. Il congresso straordinario può essere altresì richiesto con documento motivato e sottoscritto dal 20% delle/degli iscritte/i di almeno 5 regioni al 31 dicembre dell’anno precedente, la presenza delle sottoscrizioni provenienti da una medesima regione non può superare il 30% del totale. La richiesta presentata alla commissione di garanzia nazionale per la verifica delle sottoscrizioni è ratificata dall’Assemblea nazionale.
5. Il congresso straordinario regionale è convocato con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno due terzi dell’assemblea regionale, ovvero da un documento motivato e sottoscritto da almeno il 40 per cento delle iscritte e degli iscritti della medesima regione al 31 dicembre dell’anno precedente.
6. Al congresso straordinario federale è convocato con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno due terzi dell’assemblea federale, ovvero da un documento motivato e sottoscritto da almeno il 50 per cento delle iscritte e degli iscritti della medesima federazione al 31 dicembre dell’anno precedente.

Articolo 19 - Patrimonio, utili di gestione, quota associativa
1. In conformità alle normative vigenti per le attività degli Enti non commerciali viene espressamente stabilito che:
2. SEL ed ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della Associazione, salvo diverse disposizioni di legge;
3. in caso di scioglimento di SEL, l’eventuale patrimonio e/o avanzo sarà devoluto ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. In caso di scioglimento di una articolazione territoriale eventualmente costituita il patrimonio e/o l’avanzo sarà devoluto a SEL nazionale e nel caso di contestuale scioglimento di questa ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
4. La quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.

Articolo 20 - Modifiche allo Statuto
Le modifiche successive al compimento di cui al comma 1 dell’art 4 bis, saranno adottate secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.